DISCIPLINARE TECNICO allegato al REGOLAMENTO PER L’USO DEL MARCHIO “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA – Made in Italy”
Disciplinare tecnico
Per l’uso del marchio
Pelle Conciata al Vegetale in Toscana
In abbinamento al marchio Sostenibilità ICEC
Seconda edizione del 23 Febbraio 2021 Rev.01 del 11.11.2021
Il presente Disciplinare Tecnico è allegato al REGOLAMENTO PER L’USO
DEL MARCHIO “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA” Seconda edizione – 23 Febbraio 2021 – rev.01 del 11.11.2021
REQUISITI PRELIMINARI
A – Materiale: Pelle/Cuoio
A1) Il materiale deve essere pelle/cuoio con riferimento alle definizioni riportate nel Decreto Leg.sl. 68/2020 e nella direttiva 94/11/CE recepita con D.M. del 11 Aprile 1996.
Di seguito nel presente documento si intenderà genericamente col termine “pelle” (come nel marchio) sia la pelle che il cuoio.
A2) Le pelli possono derivare da qualsiasi tipologia di grezzo (animale, provenienza geografica del grezzo) ed avere quando finite qualsiasi destinazione d’uso (es: pelletteria, calzatura, arredamento, selleria, abbigliamento) purché per le stesse vengano rispettati tutti i requisiti previsti dal presente Disciplinare Tecnico (di seguito Disciplinare).
A3) L’Azienda consorziata e licenziante del marchio Pelle Conciata al Vegetale in Toscana (di seguito Azienda) deve tenere sempre a disposizione un elenco aggiornato col nome commerciale e/o codice commerciale delle pelli finite prodotte che rispondono totalmente ai requisiti del presente Disciplinare e che quindi sono oggetto di marcatura col logo “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA”. Tale elenco datato ed aggiornato deve essere fornito periodicamente al Consorzio quando questo ne farà richiesta, e all’Organismo di controllo preposto dal Consorzio durante le verifiche ispettive.
B – Tipo di concia: al vegetale
B1) Il processo di concia deve essere al vegetale e può essere realizzato con diversi tipi di ricetta, purché per le pelli siano rispettati tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare.
Definizione qualitativa di CONCIA AL VEGETALE, secondo l’International Glossary of Leather Terms è: “Pellame conciato esclusivamente con materiali concianti vegetali o con detti materiali e l’aggiunta di piccole quantità di altri ingredienti usati soltanto per agevolare il procedimento di concia o per migliorare o modificare il conciato, ma non in quantità tali da alterare notevolmente i caratteri essenziali della concia vegetale del prodotto”.
Definizione commerciale prevista dalla Norma EN15987.
REQUISITI DI PRODOTTO (STEP 1)
Tutti i requisiti specificati allo step 1 devono essere soddisfatti per le pelli finite che vorranno ricorrere all’uso del marchio “Pelle Conciata al Vegetale in Toscana”
REQUISITO 1.1 – Requisiti di qualità della pelle finita conciata al vegetale
Le pelli finite dovranno rispettare i requisiti della seguente Specifica Tecnica (ST) che comprendono i principali requisiti: cogenti e di salute e sicurezza per il consumatore, della norma UNI 10885, complementari e/o più restrittivi definiti dal Consorzio.
Le pelli finite verranno sottoposte a test in laboratori accreditati Accredia secondo piani di campionamento stabiliti dal Consorzio con l’Ente di Controllo.
CARATTERISTICA | METODO | LIMITE |
Cromo VI | UNI EN ISO 17075-2 | assente (limite di rilevabilità del metodo <3 ppm) |
Formaldeide libera | UNI EN ISO 17226-1 (HPLC) | ≤ 75 ppm |
Pentaclorofenolo e tetraclorofenolo | UNI EN ISO 17070 | ≤ 1 ppm |
Azocoloranti | UNI EN ISO 17234-1 UNI EN ISO 17234-2 | assenti (il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina indicato nella Direttiva 2002/61/CE è convenzionalmente espresso come “Assente” quando il contenuto è < 30 mg/kg) |
pH e delta pH | UNI EN ISO 4045 | pH ≥ 3,2 delta pH ≤ 0,7 |
Contenuto totale di Cromo, Alluminio, Titanio, Zirconio e Ferro | UNI EN ISO 17072-2 | ≤ 0,1 % (1000 ppm) |
Cadmio Cobalto Nichel Piombo | UNI EN ISO 17072-1 | < 1 mg/kg < 4 mg/kg < 4 mg/kg < 3 mg/kg |
Per quanto riguarda riferimenti normativi datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente tabella come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).
Ai fini del campionamento significativo delle pelli relativamente al requisito 1.1 l’Azienda deve tenere a disposizione l’elenco aggiornato delle pelli finite previsto al par. A3. Tale elenco deve essere fornito, su richiesta, agli Organi preposti dal Consorzio per i controlli, anticipandolo al Consorzio prima della ispezione. Il campionamento previsto è di nr. 1 pelle finita in ogni ispezione biennale. Lo stesso avverrà in base ad indicazioni che il Consorzio darà all’Ente proposto per il controllo, tenendo conto di criteri quali rilascio di cartellini, criticità, caratteristiche tecniche, etc.. al fine di rendere il campionamento della pelle finita significativo.
REQUISITO 1.2 – Appartenenza al territorio Toscano e Origine del processo di lavorazione in Toscana
L’azienda consorziata che si pone come licenziante del marchio (di seguito azienda) deve necessariamente avere sedi legale ed operative in Toscana.
Le pelli finite sono individuate come originarie dell’area geografica Toscana se, ai sensi dello standard UNI EN 16484, hanno subìto per intero i processi di lavorazione delle fasi qualificanti in Toscana (minimo riconcia/tintura/ingrasso). Come stabilito dal Consorzio, ai sensi del presente disciplinare, anche la concia è da ritenersi fase qualificante. Non vengono considerate come qualificanti le fasi meccaniche e la rifinizione. Nota: la fase di rifinizione si considera come svolta in Toscana. Qualora fosse svolta in zone geografiche esterne alla Toscana, l’Azienda dovrà dichiarare dove viene svolta.
Qualora le fasi qualificanti (alcune o tutte) fossero affidate dall’azienda a terzisti:
- a) gli stessi terzisti devono avere sedi legale ed operative in Toscana e non è necessario che siano consorziati
- b) l’azienda che affida le operazioni a tali terzisti, deve dimostrare che all’interno della propria struttura produttiva sia comunque in grado di svolgere in autonomia le fasi che delega a terzi (quindi che esistano le attrezzature produttive necessarie a compiere tali fasi).
L’acquisto da parte dell’azienda di pelli grezze o preconciate è consentito da qualsiasi fornitore.
L’acquisto da parte dell’azienda di pelli in fasi successive al preconciato, è ammesso dal Consorzio purché i fornitori che hanno realizzato le fasi qualificanti siano aziende consorziate e le pelli acquistate rispettino i requisiti del presente disciplinare.
Nota: una pelle semilavorata asciutta (es: crust) importata come tale in Toscana significa che ha subito delle fasi qualificanti al di fuori del territorio Toscano, quindi non rientra nei casi di applicabilità del disciplinare e del marchio
L’Azienda deve tenere a disposizione un elenco aggiornato dei terzisti e fornitori implicati nel processo produttivo delle pelli di cui al presente paragrafo, indicando per ciascuno di essi ubicazione delle sedi legale ed operativa e tipologia di fasi qualificanti svolte. Tale elenco deve essere fornito, su richiesta, agli Organi preposti dal Consorzio per i controlli del presente requisito 1.2.
Definizioni:
- per preconcia si intendono, ai fini del presente disciplinare, i processi che la pelle subisce dal grezzo al preconciato (rinverdimento, calcinaio e preparazione alla concia)
- per concia, al fine del presente disciplinare, si intendono l’insieme delle operazioni che a partire dal preconciato si svolgono sulle pelle, in bottale o in vasca, per assicurare la penetrazione delle materie concianti vegetali nella struttura della pelle, trasformandola in cuoio REQUISITO 1.3 – Tracciabilità dell’origine delle pelli grezze Ai fini del presente Disciplinare per tracciabilità si intende la capacità di seguire e identificare la realizzazione di un prodotto attraverso specifici stadi del processo di produzione/movimentazione.
Per origine si intende la Nazione in cui avviene lo scortico dell’animale (ovvero la Nazione in cui si genera la pelle grezza). Il requisito prevede di raccogliere e documentare i dati sulla tracciabilità completa dell’origine delle pelli grezze a monte dell’attività conciaria. Le informazioni riguardano, ove disponibili, le nazioni ed i luoghi di scortico degli animali, le Nazioni ed i luoghi di allevamento degli animali.
Il tutto deve essere riferibile agli ordini di acquisto ed ai lotti in ingresso in azienda (rilevati su un arco temporale minimo di 12 mesi) e le relative informazioni dovranno essere verificabili. Non si accettano autodichiarazioni. Il risultato finale sarà espresso tramite un rating che misura il grado di controllo che l’azienda ha sulle proprie forniture. Nota: i controlli previsti dallo step 1 sono di massima svolti in loco nell’azienda e sempre presso la stessa a livello documentale per ciò che riguarda terzisti e fornitori. Solo in casi di insufficienti evidenze oggettive e documentali necessarie a dimostrare la conformità al presente disciplinare, gli Organi preposti dal Consorzio per i controlli potranno riservarsi di chiedere delle verifiche in loco presso terzisti o fornitori.
REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (STEP 2)
Tutti i requisiti specificati allo step 1 e allo step 2 devono essere soddisfatti e mantenuti dalle aziende consorziate (attive), che vorranno ricorrere all’uso del marchio di sostenibilità rilasciato da ICEC.
A completamento del percorso di sostenibilità aziendale verrà verificata in azienda la gestione delle cogenze legislative applicabili in materia ambientale, di salute e sicurezza dei lavoratori, di responsabilità sociale. Nota: L’azienda può intraprendere ulteriori piani di miglioramento oltre agli aspetti cogenti; tali elementi esulano dai requisiti di controllo previsti dal presente Disciplinare.
I successivi requisiti minimi di sistema di gestione aziendale, riguardano tutti gli addetti, sedi produttive, ed attività svolte dalla azienda necessarie alla produzione delle pelli finite che sono oggetto dei controlli allo step 1.
Per eventuali fasi della produzione affidate a terzisti, è richiesto che l’azienda gestisca la qualifica di tali subfornitori sugli aspetti inerenti i requisiti di qualifica.
Le Leggi e Regolamenti la cui gestione sarà controllata saranno quelli in vigore, applicabili in materia, nonché specifici per la conceria ed il ciclo di lavorazione svolto.
REQUISITO 2.1 – SISTEMA DI GESTIONE COGENZE AMBIENTALI
Attraverso una check list di controllo legislativo si valuterà in Azienda la gestione degli adempimenti ambientali.
Oggetto dei controlli: impatti ambientali es. acque, reflui, rifiuti, emissioni, rumore, etc..
Riferimento: requisiti di conformità legislativa previsti dallo standard UNI EN ISO 14001.
REQUISITO 2.3 – SISTEMA DI GESTIONE COGENZE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Attraverso una check list di controllo legislativo si valuterà in Azienda la gestione degli adempimenti di salute e sicurezza.
Oggetto dei controlli: aspetti di sicurezza e salubrità in azienda: prevenzione, infortuni, minimizzazione rischi, utilizzo DPI, etc..
Riferimento: requisiti di conformità legislativa previsti dallo standard UNI EN ISO 45001
REQUISITO 2.3 – SISTEMA DI GESTIONE COGENZE DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
Attraverso una check list di controllo legislativo si valuterà in Azienda la gestione degli adempimenti sociali. Oggetto dei controlli: aspetti etici es. diritti dei lavoratori, diritti umani, non discriminazione, etc… Riferimento: requisiti di conformità legislativa previsti dallo standard SA8000/codice di condotta conciario.
Nota: i controlli previsti dallo step 2 sono di massima svolti in loco nell’azienda e sempre presso la stessa a livello documentale per ciò che riguarda terzisti e fornitori. Solo in casi di insufficienti evidenze oggettive e documentali necessarie a dimostrare la conformità al presente disciplinare, gli Organi preposti dal Consorzio per i controlli potranno riservarsi di chiedere delle verifiche in loco presso terzisti o fornitori.